ECO STUDIO SRL

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AUTORIZZAZIONI

ECO STUDIO esegue qualsiasi tipologia di trasporto rifiuti con tutta la documentazione e le autorizzazioni richieste dalle normative vigenti.

Su ogni nostro mezzo, teniamo a bordo, oltre alla documentazione sulla tracciabilità (formulario e scheda Sinistri), anche il certificato analitico del rifiuto.

Le normative di riferimento sono:

  • l’art. 258, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. 152/2006, in base al quale: “si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
  • l’art. 260-bis, comma 6, D. Lgs. 152/2006, in base al quale: “si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”
  • l’art. 260-bis, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 152/2006, in cui è previsto che: “Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.”

ECO STUDIO esegue qualsiasi tipologia di trasporto rifiuti con tutta la documentazione e le autorizzazioni richieste dalle normative vigenti.

Su ogni nostro mezzo, teniamo a bordo, oltre alla documentazione sulla tracciabilità (formulario e scheda Sinistri), anche il certificato analitico del rifiuto.

Le normative di riferimento sono:

  • l’art. 258, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. 152/2006, in base al quale: “si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
  • l’art. 260-bis, comma 6, D. Lgs. 152/2006, in base al quale: “si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”
  • l’art. 260-bis, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 152/2006, in cui è previsto che: “Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.”

Dal 1994

Smaltimento rifiuti industriali e consulenza ambientale per le provincie di Treviso, Venezia e Padova

POLITICA DELLA QUALITA’

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